STATUTO
in attuazione della
legge della Regione Campania n.16 del 13 Agosto 1998
Articolo 1 (denominazione -
sede - durata)
Il "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
CASERTA" con sigla abbreviata "CONSORZIO ASI - CASERTA" ai sensi
dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 Ottobre 1991 n. 317, e dell'art. 2,
comma 1, della legge della Regione Campania n.16 del 13 Agosto 1998, è
ENTE PUBBLICO ECONOMICO.
Il CONSORZIO ha sede in Caserta alla via Pozzillo Agglomerato Ponteselice.
Con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio la sede Consortile potrà
essere trasferita altrove e potranno essere istituite sedi secondarie e rappresentanze.
Il CONSORZIO dura fino al 31 Dicembre 2029 e potrà essere prorogato alla
scadenza.
Articolo 2 (Scopo Consortile)
Il Consorzio, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica
della Regione Campania, ha la finalità di promuovere, nell'ambito del
proprio comprensorio, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo
di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi
alle imprese.
Per l'attuazione della finalità di cui innanzi, il Consorzio:
a) progetta e adotta il piano regolatore territoriale di assetto delle
aree e dei nuclei industriali nel comprensorio, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 10 e 11 della legge della Regione Campania n. 16 del 13 Agosto 1998,
avendo cura di indicare nel piano medesimo gli impianti e le infrastrutture
idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente;
b) progetta e realizza le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione
ed i servizi comuni in riferimento alle aree ed ai nuclei suddetti;
c) attrezza gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive,
a verde pubblico ed a parcheggi;
d) progetta e realizza rustici industriali, centri commerciali ed i servizi;
e) progetta e realizza impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti
industriali ed impianti di trattamento dei rifiuti prodotti dalle aziende insediate
nelle aree e nei nuclei industriali;
f) realizza e gestisce servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi
e dei giovani imprenditori e ogni altro servizio sociale connesso all'esercizio
delle attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi;
g) promuove e svolge forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali;
h) acquista e promuove l'esportazione degli immobili occorrenti per:
k) assegna, vende o cede
in uso ad imprese del settore dell'industria e dei servizi le aree e gli immobili
a qualsiasi titolo acquisiti;
l) svolge le attività di gestione delle opere di urbanizzazione,
delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o agglomerato industriale
fino alla vendita del 70% dei suoli ivi ricadenti;
Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture
e dei servizi suddetti potranno essere affidate in concessione dal Consorzio
ASI ad un consorzio o società consortile costituiti tra le imprese insediate,
cui può partecipare lo stesso Consorzio ASI, con quote di minoranza,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 5 Ottobre 1991 n. 317
e successive modifiche e integrazioni;
m) svolge le attività di servizio e sostegno delle iniziative
del settore industria e dei servizi, mediante la costituzione di organismi societari
o consortili misti pubblico-privati nei quali sia assicurata la partecipazione,
ove possibile, con quote maggioritarie dei partners privati;
n) attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento
di iniziative imprenditoriali del settore industria e dei servizi alle previsioni
del piano regolatore consortile;
o) attiva consulenze e servizi reali alle imprese;
p) effettua qualunque tipo di studio, ricerca e indagine e cura la realizzazione
di progetti in favore delle imprese dei settori industria e servizi, in materia
di qualità e di precertificazione e certificazione per il "sistema
di qualità totale";
q) cura la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese
industriali e di servizi nel settore ambientale e di protezione dell'ambiente;
r) gestisce le aree industriali realizzate nella provincia di Caserta
ai sensi dell'art. 32 della legge 14 Maggio 1981 ed esercita le funzioni amministrative
relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle aree medesime,
il tutto nell'ambito delle relative norme dettate dal legislatore nazionale
e dalla Regione Campania in attuazione della legge 7 Agosto 1997 n. 226;
s) assume qualsiasi iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
Articolo 3 (Soggetti partecipanti)
All'atto dell'adozione del presente STATUTO fanno parte del Consorzio:
A) la Provincia di Caserta;
B) i Comuni di Ailano, Alife, Arienzo, Aversa, Calvi Risorta, Cancello
Arnone, Capodrise, Capriati al Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove,
Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castello di Alife, Ciorlano, Conca della
Campania, Fontegreca, Formicola, Frignano, Gallo, Galluccio, Gioia Sannitica,
Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Montelungo,
Mondragone, Orta di Atella, Pastorano, Piedimonte d'Alife, Pietramelara, Pietravairano,
Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina,
Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Ruviano, Sant'Angelo
di Alife, San Felice a Cancello, San Gregorio, San Nicola La Strada, San Potito
Sannitico, S. Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere,
Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola
Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio, Villa
Literno.
C) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta;
D) Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;
E) Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta;
F) Consorzio Aurunco di Bonifica;
G) Banco di Napoli;
Può partecipare al Consorzio ogni altro soggetto ricompreso tra quelli
individuati al secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge della Regione
Campania n. 16 del 13 Agosto 1998.
Le domande di ammissione a far parte del Consorzio da parte degli eventuali
nuovi soggetti, dovranno essere corredate dei provvedimenti formali dei competenti
organi del soggetto istante in ordine all'accettazione integrale ed incondizionata
del presente STATUTO con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere
e versare le quote del fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale
nelle spese di funzionamento del Consorzio, il tutto negli importi e con le
modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio
stesso.
Articolo 4 (Mezzi finanziari)
I mezzi finanziari del Consorzio sono quelli contemplati nell'art. 6 della
legge della Regione Campania n. 16 del 13 Agosto 1998.
Per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio, è costituito
un apposito fondo alimentato dal contributo della Regione Campania ai sensi
dell'art. 12 della sopra citata legge regionale e dai contributi annuali a carico
di ciascun soggetto consorziato nella misura che il Consiglio generale del Consorzio
provvederà a determinare in concomitanza con l'approvazione del Bilancio
di Esercizio, avendo cura di stabilire modalità e tempi di versamento.
Il contributo nelle spese di funzionamento dei soggetti consorziati aventi comunque
ambiti di competenza e di intervento ultra comunali sarà di un importo
maggiore di quello dei soggetti consorziati con ambiti di competenza e di intervento
a livello comunale.
Il contributo nelle spese di funzionamento del Consorzio dei Comuni consorziati
aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto
o in parte, sarà maggiore di quello degli altri Comuni consorziati.
Il soggetto consorziato che non intenda accettare di pagare il contributo annuale
nelle spese in funzionamento del Consorzio ha diritto di recedere dal Consorzio
stesso. La relativa determinazione di recesso dovrà essere adottata da
competenti organi del soggetto consorziato in questione entro 120 giorni dalla
ricezione della comunicazione da parte del Consorzio dell'importo del contributo
annuale alle spese di funzionamento del medesimo. Al rappresentante del Soggetto
Consorziato che si è reso responsabile del mancato e/o ritardato versamento
dei contributi consortili non è consentito esercitare il diritto di voto.
Articolo 5 (Fondo consortile
e rappresentanze)
Il fondo consortile ammonta a lire 600.000.000, in tale importo risultante
dalla somma dei conferimenti in danaro facenti carico a ciascun soggetto
consorziato in misura differenziata in funzione della natura, degli ambiti di
competenza e di intervento (comunali o ultracomunali), e della circostanza,
trattandosi di Comuni, se il loro territorio comprenda o meno, in tutto o in
parte, un'area o un agglomerato industriale.
Il fondo consortile potrà essere aumentato con deliberazione del Consiglio
Generale del Consorzio.
La partecipazione, di ciascun membro con ogni diritto di elettorato e di voto,
al Consiglio Generale presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante
abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile ed i contributi
alle spese di funzionamento relativi all'ultimo anno finanziario.
Articolo 6 (Organi del Consorzio)
Gli organi del Consorzio sono:
Articolo 7 (Consiglio Generale
- composizione, durata)
Il Consiglio Generale è composto da trenta membri nominati dai soggetti
consorziati. Lo stesso Consiglio si costituisce di ventinove membri ove il Presidente
eletto non sia ad esso esterno.
I membri del Consiglio vengono eletti e/o designati:
- Quanto a diciannove, uno per ciascuno, da:
Provincia di Caserta - Caserta, Aversa, Capua, Maddaloni, Marcianise, Mondragone,
Piedimonte, S.Maria C.V., Sessa Aurunca, Teano, Alife, Carinaro, Teverola, Pietramelara,
Pignataro Maggiore, San Nicola la Strada, Villa Literno, Sparanise.
- Quanto a cinque componenti dai seguenti ambiti comunali:
a) Ambito 1 Caserta: Capodrise, Casagiove, Casapulla, Macerata Campania, Portico
di Caserta, Recale, S.Prisco: un componente;
b) Ambito 2 Valle di Sessuolo: S.Felice a Cancello, Arienzo, S.Maria a Vico,
Valle di Maddaloni, Castel Campagnano, Ruviano: un componente;
c) Ambito 3 Matese: Ailano, Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Prata
Sannita, Pratella, Sant'Angelo di Alife, Raviscanina, Castello Matese, Gallo
Matese, Gioia Sannitica, Letino, S.Gregorio, S.Potito, Valle Agricola: un componente;
d) Ambito 4 Monte S.Croce - Vairano - Carinola: costituito dai Comuni di Conca
della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro,
Roccamonfina, Tora e Piccilli, Calvi Risorta, Carinola, Formicola, Pastorano,
Pietravairano, Riardo, Roccamonfina, Vairano Patenora, Vitulazio: un componente;
e) Ambito 5 Aversa: Cancello Arnone, Frignano, Orta di Atella, S.Tammaro, S.Arpino,
Trentola Ducenta: un componente.
Alla elezione dei rappresentanti
degli ambiti comunali provvedono i legali rappresentanti dei Comuni che li compongono
convocati dal legale rappresentante del Consorzio A.S.I. presso la sede del
Consorzio.
Viene dichiarato eletto chi riporta la maggioranza relativa dei voti espressi
dai presenti. In caso di parità di voti si intende eletto il più
anziano di età.
La elezione è valida anche se alla riunione intervenga il legale rappresentante
di un solo Comune.
Se alla riunione non intervenga nessuno dei convocati si intende eletto il rappresentante
di ambito che sia in carica o, in mancanza, il rappresentante viene nominato
dal Prefetto della Provincia di Caserta.
Quanto a cinque componenti, in ragione di uno per ciascuno, dagli altri soggetti
consorziati che non sono enti autarchici territoriali.
Se, peraltro, per successive ammissioni - in particolare delle Comunità
Montane del Matese e di Monte S.Croce - il numero dei soggetti consorziati diversi
dagli enti autarchici territoriali superi il numero di cinque, i cinque componenti
che essi devono nominare verranno eletti in assemblea dei rappresentanti di
tali soggetti. All'Assemblea si applicano le norme previste per la nomina dei
rappresentanti degli ambiti comunali.
Il Consiglio Generale scade ogni cinque esercizi ed i suoi membri possono essere
confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.
Se il soggetto consorziato, tempestivamente e formalmente inviato dal Consorzio
a provvedere, non abbia nominato alla scadenza il proprio rappresentante o non
abbia confermato il precedente, quest'ultimo si intende a tutti gli effetti
confermato. Se quest'ultimo, peraltro, abbia espletato due mandati verrà
sostituito con altro rappresentante nominato dal Prefetto della Provincia di
Caserta.
Articolo 8 (Consiglio Generale
- compiti)
Il Consiglio Generale:
a) in ogni sua riunione preventivamente prende atto della sua regolare costituzione
e composizione;
b) prende atto della nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di
un membro del Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 3, lettera c), della legge
della Regione Campania n. 16/98;
c) elegge il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Comitato Direttivo
ai sensi della sopra citata norma Regionale;
d) elegge, ai sensi del ripetuto art. 3, lettera d), i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti di sua spettanza;
e) adotta in via preliminare lo schema di piano regolatore territoriale del
Consorzio, a norma del primo comma dell'art. 10 della detta legge della Regione
Campania;
f) adotta nella forma definitiva il detto piano regolatore a norma del quinto
comma dell'art. 10 della ripetuta legge della Regione Campania;
g) adotta, entro il 30 Settembre di ciascun esercizio finanziario, il piano
economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività
relativi all'esercizio successivo;
h) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi
quando particolari esigenze lo richiedono, osservando le norme di cui ai commi
2 e 3 dell'art. 6 della legge della Regione Campania n. 16/98;
i) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le eventuali conseguenti variazioni
della composizione di esso stesso Consiglio Generale e del fondo consortile;
j) delibera la morosità dei soggetti consorziati in riferimento all'obbligo
di versare le quote del fondo consortile ed i contributi annuali nelle spese
di funzionamento del Consorzio e la loro conseguente esclusione dal Consorzio,
ai sensi dell'art. 6 del precedente STATUTO;
k) determina, ai sensi dei criteri di cui all'art. 3, lettera e), della detta
legge Regionale n. 16/98, le indennità di presenza per i propri membri
e per i componenti delle eventuali commissioni consiliari, nonchè le
indennità di carica per il Presidente, per i Componenti il Comitato Direttivo
e per i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
l) adotta lo STATUTO e le sue eventuali modifiche;
m) determina eventualmente gli altri casi di incompatibilità e di decadenza
di cui al 2° comma all'art. 14 del presente STATUTO;
n) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio
stesso aventi diritto al voto l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio
e la nomina del liquidatore;
o) propone e dichiara la decadenza dei membri di esso Consiglio Generale e del
Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 13 del presente STATUTO.
Il Consiglio Generale si riunisce
in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di Aprile
ed entro il mese di Settembre.
Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria
per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto al voto o dal Collegio
dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Generale è convocato mediante fax o lettera raccomandata
ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spediti
almeno 5 giorni prima di quello della convocazione.
Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono
essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.
Articolo 9 (Commissioni Consiliari)
Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti
di propria competenza, il Consiglio Generale può avvalersi dell'opera
preparatoria, istruttoria, predecisoria, referente e consultiva di commissioni
consiliari.
Il Consiglio Generale delibera sulla costituzione, nel suo seno, delle eventuali
commissioni di cui sopra, successivamente alla elezione del Presidente e del
Comitato Direttivo, provvedendo ad approvarne il relativo regolamento
di funzionamento.
Le Commissioni si riuniranno nei giorni e nelle ore di ufficio.
La convocazione delle riunioni delle commissioni da parte dei rispettivi Presidenti
dovranno essere tempestivamente comunicate al Presidente del Consorzio ed ai
membri del Comitato Direttivo per consentire agli stessi , che non potranno
far parte delle Commissioni medesime, comunque, di partecipare ai loro lavori.
Le Commissioni non potranno riunirsi nei giorni nei quali sono convocati il
Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo.
Le Commissioni, previo assenso del Presidente del Consorzio e del Direttore,
potranno richiedere l'intervento dei funzionari consortili per fornire chiarimenti
ed elementi di approfondimento sugli argomenti in discussione.
Ai componenti le commissioni è riconosciuta per ogni seduta l'indennità
di presenza di importo pari a quella riconosciuta ai consiglieri generali dallo
stesso Consiglio Generale.
Articolo 10 (Comitato Direttivo
- composizione - compiti)
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da
altri sei membri dei quali cinque eletti dal Consiglio Generale nel suo seno
nella sua prima riunione ed uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale
della Campania.
Il Comitato Direttivo sovraintende alle attività del Consorzio.
In particolare il Comitato Direttivo:
a) predispone entro il 10 Aprile di ogni anno il bilancio di esercizio relativo
all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa;
b) predispone entro il 10 Settembre di ciascun anno il piano economico e finanziario
contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio
successivo;
c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in
merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per lòa realizzazione
delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento
produttivo alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio;
e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili
per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
f) propone la decadenza dei membri del Consiglio Generale e di esso stesso Comitato
Direttivo ai sensi dell'art. 13 del presente STATUTO;
g) assume il Direttore ed il personale consortile secondo i rispettivi contratti
di lavoro;
h) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza
del Consiglio Generale e assicura, in ogni caso, il regolare funzionamento del
Consorzio, negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso adottando tutti
quei provvedimenti di competenza Consiliare che, sotto la sua responsabilità,
ritiene necessari ed urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica del
Consiglio Generale nella sua più prossima adunanza;
i) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione,
per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi
poteri;
esclusivamente per urgenti e indifferibili argomenti può delegare i suoi
poteri al Presidente, salvo ratifica nella sua prima riunione utile.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.
Il Comitato Direttivo dura in carica cinque esercizi ed i suoi componenti possono
essere confermati solo per un ulteriore quinquennio.
Articolo 11 (Sedute del Consiglio
Generale e del Comitato Direttivo)
Il Consiglio Generale è validamente riunito:
- in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei membri
del Consiglio stesso aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei detti membri,
fatta eccezione per l'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo per la
quale occorre sempre la presenza di almeno la metà dei componenti il
Consiglio Generale;
Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente
la maggioranza dei membri del Comitato stesso aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del
Comitato Direttivo, salvo il caso di cui alla lettera n) dell'art. 9, è
richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto
al voto.
A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio.
In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può
essere espresso per rappresentanza.
Alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo assiste, con le
funzioni di Segretario, il Direttore o chi ne fa le veci.
Articolo 12 (Assenze alle sedute
del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo - Sanzioni)
I componenti del Consiglio Generale i quali, senza giustificato motivo,
non intervengano a due sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono
dalla carica.
Decadono altresì dalla carica i componenti del Comitato Direttivo i quali,
senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive dello
stesso.
In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale decorsi
dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza
avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato Direttivo o da un sesto dei componenti
di detti organi, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.
Il Consiglio Generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del
presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto
di sua competenza.
Il Presidente, subito dopo la dichiarazione da parte del Consiglio Generale
della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto
consorziato di provvedere per la sostituzione.
Articolo 13 (Presidente del
Consorzio - elezione- compiti)
Il Presidente viene eletto dal Consiglio generale nella sua prima riunione,
anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità
manageriali.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
b) convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale
e del Comitato Direttivo;
c) vigila sull'attività del Consorzio;
d) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal
Comitato Direttivo;
e) prende, con l'assistenza del Direttore, i provvedimenti urgenti di competenza
del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a detti organi nella loro
prima riunione successiva;
f) è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale
ASI" di cui all'art. 8 della legge della Regione Campania n. 16 del 13
Agosto 1998;
g) formula al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata
di nomina di un Commissario "ad acta" per provvedere ad incombenze
specifiche e di breve durata;
h) rappresenta il Consorzio nelle Assemblee delle società alle quali
il Consorzio stesso partecipa e fa parte, salva diversa determinazione del Comitato
Direttivo e del Consiglio Generale, degli organi di amministrazione di esse
società medesime;
i) esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente
STATUTO e dalla sopra detta legge della Regione Campania;
j) designa il Componente del Comitato Direttivo che lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato
solo per un ulteriore quinquennio.
Articolo 14 (Ineleggibilità
e decadenze)
Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato
Direttivo del medesimo nè nominato componente del Consiglio Generale
dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale
ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.
Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori
dei Conti, o se nominato ed eletto decade automaticamente dal suo ufficio, colui
che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del
Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio
Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro
i quali sono legati al Consorzio - o alle società da questo controllate
- da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili o dall'Albo
dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisori
dei Conti del Consorzio.
La carica di Presidente del Consorzio è incompatibile con quella di Amministratore
di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.
Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del
Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati
al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.
Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità
potranno essere stabilite dal Consiglio Generale.
Articolo 15 (Collegio dei Revisori
dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto
nel registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio Regionale, e da
due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Generale
del Consorzio scegliendo fra gli iscritti nel suddetto registro dei revisori
contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo interno sull'attività
del Consorzio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controfirma il bilancio di esercizio, redigendo
su di esso la propria relazione, controfirma le dichiarazioni fiscali facenti
carico al Consorzio e fornisce alla Giunta Regionale della Campania le informazioni
che questa intende acquisire sull'attività del Consorzio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa
alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale ed alle riunioni
del Comitato Direttivo.
Ai fini di cui innanzi i componenti del Collegio sono informati delle convocazioni
del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.
Il Revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio
consortile a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.
La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente
del Consorzio, è pronunciata dal Consiglio Generale per i membri di sua
nomina.
Qualora la decadenza si verifichi a carico del Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti, il Presidente del Consorzio ne informa il Presidente del Consiglio
Regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.
I Revisori dei Conti che non assistono senza giustificato motivo alle sedute
del Consiglio Generale o, durante un esercizio consortile, a quattro riunioni
del Comitato Direttivo, decadono dall'Ufficio. La decadenza è pronunciata
dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del Consorzio.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei Conti trovano
applicazione, ad eccezione che per il Presidente del Collegio, le norme del
Codice Civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per
azioni, per quanto possibile.
Articolo 16 (Assegnazione e
vendita immobili consortili)
L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione
di iniziative produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte
dal Comitato Direttivo sulla base di condizioni generali preventivamente fissate
dallo stesso Comitato Direttivo per la singole aree e nuclei industriali.
Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente
alla vendita.
Il Consorzio rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza
maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli
assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso,
questi non abbiano avviato, come accertato dal Consorzio, i lavori di costruzione
degli impianti a fronte della cui realizzazione era stata disposta l'assegnazione
o la vendita, ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi impianti medesimi
non siano entrati in funzione.
Il Comitato Direttivo, in ordine ai termini di cui innanzi, potrà accordare
proroghe motivate di durata non superiore all'anno.
Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà
essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente,
ad aderire al consorzio o alla società consortile costituiti o costituendi
per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture dei servizi comuni di
ciascuna area o nucleo industriale.
Articolo 17 (Soggetti consorziati
- esclusione e recesso)
Nei casi di esclusione e di recesso contemplati nel presente STATUTO, il
soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della
quota di partecipazione al fondo consortile che si accrescerà in favore
degli altri consorziati proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle
quali ciascuno degli stessi è già titolare.
L'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del presente STATUTO,
lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio di agire nelle forme
di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi
nelle spese di funzionamento maturati e non versati.
Articolo 18 (Inadempimenti
e morosità)
Il Direttore, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario,
effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in
ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione
al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.
Il Direttore immediatamente sottopone l'esito della ricognizione al Presidente
del Consorzio e predispone correlativamente gli atti conseguenti anche ai fini
di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del presente STATUTO.
Le certificazioni di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi di cui
al primo comma del presente articolo verranno subito comunicate ai soggetti
consorziati risultati inadempienti.
I rappresentanti dei suddetti soggetti potranno continuare a partecipare alle
sedute del Consiglio Generale e degli eventuali Commissioni Consiliari senza
però poter esercitare il diritto di voto e senza concorrere a formare
il "quorum" sia strutturale che funzionale. Del pari il rappresentante
del soggetto consorziato dichiarato inadempiente che sia membro del Comitato
Direttivo, potrà continuare a partecipare alle sedute di questo organo,
anche qui senza però poter esercitare il diritto di voto e senza concorrere
a formare il "quorum" sia strutturale che funzionale.
Il Consiglio Generale del Consorzio dichiara morosi i soggetti consorziati dopo
due anni di inadempimento così come risultante dalle relative certificazioni.
Subito dopo trascorso il terzo anno, il Consiglio Generale delibera l'esclusione
dal Consiglio del soggetto consorziato inadempiente e moroso.
Durante i periodi di inadempimento e di morosità è sospesa la
corresponsione di ogni indennità in favore del rappresentante del soggetto
consorziato inadempiente o moroso.
Non può essere eletto componente del Comitato Direttivo il Consigliere
Generale che rappresenta un soggetto consorziato dichiarato inadempiente o moroso.
Non può essere eletto Presidente del Consorzio, quando l'elezione avvenga
tra i membri del Consiglio Generale, quel Consigliere Generale che si trova
a rappresentare un soggetto consorziato dichiarato inadempiente o moroso.
Nel caso in cui il Presidente del Consorzio sia stato eletto in seno al Consiglio
Generale e il soggetto consorziato rappresentato dal Presidente sia stato dichiarato
inadempiente o moroso, il Presidente stesso rimane sospeso dalle funzioni che
vengono assunte dal membro all'uopo designato di cui all'art. 13 lettera j del
Comitato Direttivo.
Il Presidente comunque può partecipare alle sedute del Comitato Direttivo
e del Consiglio Generale senza però esercitare il diritto di voto e senza
concorrere a formare il "quorum" sia strutturale che funzionale.
Articolo 19 (Esercizio Finanziario)
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà
quindi inizio il primo Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno.
Articolo 20 (Vigilanza)
Il controllo interno sull'attività del Consorzio spetta al Collegio
dei Revisori dei Conti.
La vigilanza sul Consorzio - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma
4), della legge n.31791 e successive modifiche ed integrazioni, e degli art.
5, 6, 8, 9 e 12 della L.R. 16/1998 - è esercitata dalla Giunta Regionale
della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni
dal Collegio dei Revisori dei Conti, e tende a verificare il rispetto da parte
dell'Ente consortile delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione
regionale generale e di settore e della pianificazione territoriale.
Articolo 21 (Norma transitoria
e finale)
Tenuto conto che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia
di Caserta risulta già costituito all'atto dell'entrata in vigore della
legge regionale n. 16 del 13 Agosto 1998 e che in particolare il disposto di
cui all'art. 2 della detta legge enuncia la rappresentanza per quote e quello
di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a, viene ad escludere per taluni soggetti
già consorziati la possibilità di nominare un proprio rappresentante
in seno al Consiglio Generale del Consorzio, il presente STATUTO, così
come adottato ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa regionale, sarà
trasmesso agli attuali soggetti consorziati per la relativa presa d'atto e per
i correlativi eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici.