13 ottobre 2021
In applicazione del D.L. 10/09/2021 n. 127 , si comunica che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, certificazione verde COVID-19, (Green Pass).
Si evidenzia che il suddetto obbligo ai fini dell’accesso ai locali consortili, si estende, oltre che al personale dipendente, a tutti i soggetti che, a vario titolo, intrattengono con l’Ente rapporti di collaborazione e consulenza, di fornitura di beni e servizi e, in relazione alla fruizione dei servizi consortili, alla stessa utenza.
Pertanto, l’accesso agli uffici del personale e delle altre figure sopra menzionate avverrà solo previa verifica, mediante apposito rilevatore elettronico, del possesso e del corso di validità della certificazione verde Covid-19.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati dal primo giorno assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione (e relativo accredito contributivo) fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/2021, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro
Si evidenzia che il suddetto obbligo ai fini dell’accesso ai locali consortili, si estende, oltre che al personale dipendente, a tutti i soggetti che, a vario titolo, intrattengono con l’Ente rapporti di collaborazione e consulenza, di fornitura di beni e servizi e, in relazione alla fruizione dei servizi consortili, alla stessa utenza.
Pertanto, l’accesso agli uffici del personale e delle altre figure sopra menzionate avverrà solo previa verifica, mediante apposito rilevatore elettronico, del possesso e del corso di validità della certificazione verde Covid-19.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati dal primo giorno assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione (e relativo accredito contributivo) fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/2021, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro